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Agricoltura - credito – Cass. n. 4333/2020

Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge da parte dello Stato delle garanzie dei soci - Effetti - Liberazione dei soci - Limitazione con d.m. attuativi della legge - Esclusione.

AGRICOLTURA

CREDITO

L'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, in applicazione dell'art_ 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993, conv. con modif. in legge n. 237 del 1993, ha determinato la liberazione dei soci garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto sia stato espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della legge, giacché esso era comunque desumibile in via interpretativa dalla finalità della legge; ne consegue che l'estinzione delle garanzie, ove ne sussistano i presupposti di legge, non può essere limitata dai decreti attuativi e, in particolare, dal mancato inserimento degli aventi diritto nell'elenco redatto dall'amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4333 del 20/02/2020 (Rv. 657076 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273

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cassazione

4333

2020