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Agricoltura - bonifica - consorzi - contributi consorziali - Cass. n. 6839/2020

Contributi consortili - Mancata contestazione o impugnazione del piano di classifica richiamato dalla cartella - Conseguenze - Contestazione della sussistenza dei benefici - Ammissibilità - Onere della prova - Poteri istruttori del giudice e disapplicazione dell'atto.

In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020 (Rv. 657453 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0860, Cod_Civ_art_2697

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