competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 107/2014
Istanza di esecutorietà di lodo arbitrale - Declinatoria di competenza del giudice adito - Introduzione della domanda presso il giudice da questi designato - Declinatoria della modalità - Competenza del giudice investito, pure in sede - Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 107 del 07/01/2014
In tema di conflitto negativo di competenza, nel caso in cui il tribunale adito sulla istanza di declaratoria di esecutività di lodo arbitrale dichiari la propria incompetenza per territorio, il giudice successivamente adito, ove declini a sua volta, anche in sede di appello a seguito del reclamo proposto dalla controparte, la propria competenza, è tenuto a sollevare regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., non ostandovi né la natura camerale del giudizio, né il disposto di cui all'art. 44 cod. proc. civ. (ricorrendo un'ipotesi di competenza funzionale ex art. 28 cod. proc. civ. in relazione all'art. 875 cod. proc. civ.), né, infine, la preclusione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., instaurandosi il contraddittorio solo a seguito del reclamo alla Corte d'appello, essendo disposta la declaratoria di esecutività con decreto "inaudita altera parte".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 107 del 07/01/2014
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