Declaratoria di incompetenza del giudice di pace - Proposizione del conflitto da parte del tribunale adito in riassunzione - Condizioni - Mancata consumazione della fase di trattazione - Fattispecie regolata dagli artt. 38 e 45 cod. proc. civ. come riformati dalle legge n. 69 del 2009.
In caso di declaratoria d'incompetenza del giudice di pace, il tribunale, davanti al quale il giudizio sia stato riassunto, può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purché non si sia già verificata, innanzi ad esso, la consumazione della fase di trattazione (nella specie, per essere stata la causa rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), restando, in tal caso, preclusa la questione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7834
2015