Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17443
2014