competenza civile - regolamento di competenza - Cass. Civile n. 23095/2013
Controversia successiva alla legge n. 69 del 2009 - Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario.Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013
In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013
RITENUTO IN FATTO
- che il Procuratore Generale, sul ricorso per regolamento di competenza proposto da Monia e Cristian Fa.., avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 20 novembre 2011, che aveva declinato la propria competenza in favore dell'organo arbitrale convenzionalmente indicato dalle parti, cui resisteva con controricorso DEVCO s.r.l., ha espresso la seguente requisitoria:
Il P.G..
letto il ricorso per regolamento di competenza proposto con atto notificato il 10-19.12.2012 avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 20/11/2012, comunicata in pari data, ordinanza con la quale è stata declinata la competenza dell'adito Tribunale in favore dell'organo arbitrale convenzionalmente indicato dalle parti;
letti gli atti della procedura;
ritenuta l'ammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso provvedimento declinatorio della competenza per esistenza di clausola compromissoria, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 2/3/06, data di entrata in vigore dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass. 29261/11; 5510/11; 19047/10; ex coeteris);
considerato che correttamente la "forma" del provvedimento declinatorio della competenza è quella dell'ordinanza, come previsto dall'art. 279 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, trattandosi di giudizio promosso successivamente al 4/7/09;
ritenuta l'ammissibilità del proposto regolamento anche in relazione al dettato dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo parte ricorrente, non solo indicato specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso, ma provveduto anche ad indicare la sede processuale nella quale i suindicati documenti risultavano prodotti ed a curarne la produzione nella presente sede ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (v. Cass. 20535/09 ex coeteris);
ritenuto che l'eccezione di "incompetenza" deve ritenersi tempestivamente formulata dalla società evocata in giudizio, ancorché attraverso l'utilIz.. dell'improprio termine "giurisdizione";
considerato che il Tribunale non avrebbe potuto prescindere dall'invito a formulare le conclusioni (Cass. 16006/11; 4986/11;
25883/10; 18673/10) presupponendosi pur sempre la rimessione in decisione della causa, ma che la declinatoria della competenza non preceduta dal succitato invito alle parti, configura, comunque, decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario;
considerato che i ricorrenti lamentano l'assoluta insufficienza del percorso motivazionale dell'impugnata decisione, sollecitando uno scrutinio dei documenti, da essi indicati, unicamente in funzione della questione della competenza;
ritenuto che l'oggetto della domanda non è costituito dall'inadempimento della DEVCO srl nella liberazione dei titoli dati in garanzia, entro la prefigurata data del 31/12/09, come previsto dall'art. 6 dell'accordo del 18/2/09, ma il diritto di credito in regresso, azionato ex art. 2871 c.c., in esito all'escussione del pegno e come tale sottratto ai rapporti convenzionali ed alla clausola compromissoria, pur riconoscendosene la validità inter partes;
ritenuto che non viene contestata la legittimità dell'operazione di vendita dei titoli (allegandosi che detta vendita sarebbe scaturita dal mancato svincolo dei titoli nei tempi prefissati in accordo) e che l'estraneità del diritto di regresso, disciplinato dall'art. 2871 c.c., agli specifici accordi oggetto della scrittura del 18/2/09, consegue ad un'interpretazione letterale e sistematica delle clausole contrattuali nonché logica del reticolo pattizio, vieppiù ove posto a raffronto con i contenuti della successiva scrittura del 6/12/11;
ritenuto che qualora, nonostante l'applicazione degli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale, permanga dubbio sulla portata della clausola compromissoria, deve privilegiarsi un'interpretazione restrittiva che valga ad affermare la competenza del Giudice Ordinario, non incisa da deroga pattizia (Cass. 22841/07; 8575/05 ex coeteris).
P.Q.M..
Il P.G. conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Gorizia in luogo dell' organo arbitrale. - che la requisitoria è stata notificata ai difensori delle parti;
- che la parte resistente ha depositato una meMo..a illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella requisitoria e gli argomenti che l'accompagnano;
- che la meMo..a illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
- che il ricorso deve dunque essere accolto ed il provvedimento impugnato cassato, con rimessione delle parti dinnanzi al Tribunale di Gorizia per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinnanzi al Tribunale di Gorizia per la prosecuzione del giudizio ed anche per il regolamento delle spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013
riferimenti normativi|blue
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 44
Cod. Proc. Civ. art. 187
Cod. Proc. Civ. art. 189
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