Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9268/2015
Pronunce sulla sola competenza e sulle spese processuali - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Conseguenze - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015
Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015
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