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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 8905/2015

Ripartizione degli affari, all'interno dello stesso ufficio, tra sezione lavoro ed ordinaria - Erronea qualificazione come questione di competenza - Regolamento di competenza avverso la relativa pronuncia - Inammissibilità - Principio dell'apparenza - Inoperatività - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015

È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario, atteso che, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio; né, in contrario, può invocarsi il principio dell'apparenza, idoneo a regolare la scelta del mezzo di impugnazione, atteso che il regime da applicarsi ad un atto processuale, anche ai fini della relativa impugnabilità, è definito dalla sua sostanza, non dalla sua forma.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015

 

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