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cumulo oggettivo - in genere – Cass. n. 11287/2015

Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015

Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

11287 

2015