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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 11949/2015

Accoglimento della domanda cautelare ed inizio del conseguente giudizio di merito - Determinazione del giudice preventivamente adito - Riferimento alla data di instaurazione del procedimento cautelare - Necessità - Applicabilità anche nelle ipotesi di strumentalità attenuata ex art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ. - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015

In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015

 

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