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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1589/2005

Ammissibilità - Limiti - Provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione di ordinanza di convalida di sfratto e rimessione degli atti al presidente del tribunale - Impugnazione con il regolamento di competenza ex art. 42 nuovo testo cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 26/01/2005

È inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento con il quale, nella causa di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, venga revocato un precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida, rimettendo gli atti al presidente del tribunale per l'assegnazione al giudice che l'aveva pronunziata, atteso che l'art. 42 cod. proc.civ., nel testo riformulato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il rimedio del regolamento necessario di competenza solo contro le sentenze sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 stesso codice, categorie alle quali non è riconducibile un provvedimento estraneo alla disciplina della sospensione del processo e concernente i criteri di ripartizione degli affari tra i magistrati del tribunale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 26/01/2005

 

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