competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 18743/2007
Contratti stipulati fra professionista e consumatore - Controversia giudiziaria - Foro competente - Criterio - Residenza o domicilio elettivo del consumatore (art.1469 bis,terzo comma,n.19, cod. civ.) - Sussistenza - Clausola di deroga - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Superabilità - Condizioni - Prova della trattativa individuale - Applicabilità a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Ricorrenza - Estensione alle prestazioni di servizi finanziari - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007
In tema di controversie tra consumatore e professionista, per la determinazione del foro competente si applica la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ., che, avendo natura di norma processuale, estende la sua efficacia anche alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore (con legge n.52 del 1996) e pur se relative a contratti stipulati prima; la competenza territoriale ivi stabilita, esclusiva ma derogabile, del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, introduce una presunzione di vessatorietà di una diversa clausola che preveda un'altra località come sede del foro competente, salva la dimostrazione, a carico del professionista e secondo l'eccezione di cui all'art.1469 ter cod. civ., di preesistenza alla stipula di una trattativa individuale. (Principio espresso dalla S.C. in relazione a controversia in materia di servizi finanziari - relativi al prestito al consumo - in cui il consumatore è destinatario della tutela apprestata in via generale dalla predetta norma civilistica già nel momento della contrattazione, non applicandosi sul punto le norme del d.lgs. n.385 del 1993 e del d.lgs. n.58 del 1998, che pur costituiscono fonti regolatrici delle condizioni di esercizio del prestito al consumo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007
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