Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 25891/2010
Maliziosa domanda verso un convenuto fittizio - Spostamento della competenza - Esclusione - Limiti - Eccezione di parte - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010
L'art. 33 cod. proc. civ. - relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti - non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia "prima facie" artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e - ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile - che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010
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