Scritture difensive (art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.) - Deposito di un controricorso - Ammissibilità quale scrittura difensiva - Termine di venti giorni - Natura ordinatoria - Scritture depositate tardivamente - Ammissibilità in difetto di opposizione - Conseguenze.
Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010
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Corte
Cassazione
25891
2010