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Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 13512/2007

Dichiarazione di incompetenza sulla domanda principale - Rigetto della riconvenzionale - Appello limitato al rigetto della riconvenzionale - Sentenza d'appello - Dichiarazione di nullità della domanda principale - Preclusione - Decisione sull'appello relativo alla riconvenzionale - Necessità. 

L'art. 36 cod. proc. civ. consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale avanti al giudice adito con la prima, ma ove il giudice adito con la domanda principale dichiari la propria incompetenza per territorio sulla domanda principale, e comunque si pronunci sulla riconvenzionale rigettandola, così, di fatto, separando le cause, al giudice d'appello investito del gravame sulla sola decisione attinente la riconvenzionale è preclusa ogni determinazione, anche di carattere processuale, sulla prima, della quale non è investito, spettandogli pronunciarsi sull'appello concernente la decisione in ordine alla riconvenzionale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13512 del 08/06/2007

 

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Incompetenza

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Cassazione

13512 

2007