Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Cass. n. 15110/2007
Domanda proposta innanzi a giudice competente, secondo il foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ. - Contestazione del convenuto - Onere probatorio a carico dell'attore - Determinazione della competenza del giudice, ai sensi del citato art. 20 - Condizioni.
In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. ("forum contractus" e "forum destinatae solutionis"), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007
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2007