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competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 7674/2005

Proposizione da parte del convenuto di eccezione di incompetenza territoriale e di domanda riconvenzionale - Rinuncia tacita alla eccezione di incompetenza - Esclusione. 

Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7674 del 13/04/2005

 

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Cassazione

7674 

2005