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Competenza civile – Cass. n. 8294/2005

Affermazione di competenza da parte del giudice di pace - Con ordinanza anche implicita - Successiva declaratoria di incompetenza - Con sentenza definitiva - Ammissibilità - Impugnabilità di quest'ultima con ricorso ordinario per cassazione.

In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poichè - come dispone l'art 177, primo comma, cod. proc. civ.- le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005

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