Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Conseguenze - Parte che eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18967
2012