Domicilio della società creditrice ex art. 1182 cod. civ. - Coincidenza con la sede principale - Irrilevanza della filiale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19473 del 09/11/2012