Skip to main content

Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9754/2010

Presupposti - Riferimento alla sola violazione delle norme sulla competenza - Necessità - Decisione di "merito" - Individuazione - Risoluzione di questione comunque diversa dalla competenza - Conseguenze - Preclusione del regolamento di competenza sia necessario, che facoltativo - Fattispecie. 

Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice del merito, per decisione di "merito" deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha rigettato l'eccezione del controricorrente sulla necessità che il ricorso per cassazione, anziché nelle forme ordinarie, dovesse proporsi come regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata non solo sulla questione concernente la competenza, ma anche su quella pregiudiziale relativa all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza e sull'appello incidentale investente le spese di lite).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

9754 

2010