Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 6802/2010
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Foro competente per le relative controversie giudiziarie - Contratto negoziato individualmente - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio - Applicabilità della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 - Onere di allegazione in capo al consumatore - Sussistenza - Oneri probatori incombenti sul professionista ai fini della esclusione della anzidetta disciplina di tutela del consumatore - Portata - Specifica trattativa o superamento della presunzione di vessatorietà della clausola medesima - Necessità - Contenuti relativi - Conseguenze - Difetto di prova - Nullità della clausola di deroga della competenza del foro del consumatore.
Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010
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