competenza civile - incompetenza - per materia – Cass. n. 6823/2010 (02)
Controversia in tema di rilascio di fondo rustico asseritamente detenuto senza titolo instaurata dinanzi al tribunale ordinario - Omesso rilievo dell'incompetenza in "limine litis" - Compimento di attività istruttoria - Mancato accertamento univoco della natura agraria della causa - Dichiarazione di incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria - Conseguente proposizione di regolamento di competenza d'ufficio - Accoglimento - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
Quando, a seguito della proposizione di domanda di rilascio di fondo rustico asseritamente detenuto senza titolo, il tribunale ordinario non ritenga di rilevare in "limine litis" la sua incompetenza per materia a favore della sezione specializzata agraria, è necessario, per ragioni di economia processuale, che i risultati della conseguente attività istruttoria siano valutati ai fini della successiva decisione sulla competenza, con la conseguenza che la rimessione della controversia alla Sezione agraria, considerata competente per materia, è da ritenersi legittima solo quando sia emersa, in termini di certezza, la natura agraria della domanda proposta. (Fattispecie in cui la S.C., in una causa soggetta alla disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ. antecedente alla novellazione apportata con la legge n. 353 del 1990, ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dalla Sezione specializzata agraria, dichiarando la competenza del tribunale ordinario).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
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