Sentenza - Comunicazione alla parte contumace - Esclusione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Riferimento al momento della pubblicazione della sentenza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6823 del 20/03/2010
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
6823
2010