competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 6824/2010
Contratto di prestazione d'opera professionale medica - Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Foro competente - Determinazione - Riferimento al foro della residenza del consumatore - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
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