Competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6824/2010.
Litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.) - Cause connesse - Scindibilità - Conseguenze - Istanza di regolamento non notificata a tutte le parti - Integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione - Notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. - Efficacia della statuizione sulla competenza - Condizioni.
Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell' art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
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Cassazione
6824
2010