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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 15601/2007

Eccezione da parte del convenuto - Formulazione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Conseguenza - Irritualità dell'eccezione - Esclusione - Mancata adesione dell'attore a detta indicazione - Effetto - Individuazione del foro competente da parte del giudice adito. 

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce tempestivamente l'incompetenza territoriale del giudice adito, sulla scorta dei vari criteri di collegamento applicabili individuando esattamente quello operante in concreto, è imposta dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte all'indicazione stessa, provvede all'individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15601 del 12/07/2007

 

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