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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 15601/2007

Obbligazione pecuniaria - Adempimento - Domanda nei confronti di una P.A. - Competenza per territorio - Criteri previsti dall'art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione. 

La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del r.d. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del r.d. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15601 del 12/07/2007

 

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2007