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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 2729/2009

Azione di accertamento negativo del credito - Successiva notifica di decreto ingiuntivo - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Declaratoria di continenza da parte del giudice dell'opposizione - Impugnazione esclusivamente esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento. 

Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza di tale giudizio rispetto all'altro - pronunciando, nel contempo, la propria incompetenza e la nullità del decreto opposto - è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza e non anche con l'appello, poiché la declaratoria di nullità del decreto integra una decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto "incidenter tantum" sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 04/02/2009

 

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