Domande proposte da più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi - Disciplina "ex" art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Valore delle singole controversie - Determinazione in via autonoma - Necessità.
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 50 del 07/01/2009