Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - quote di obbligazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20338 del 27/09/2007
Debito unitario di somma di denaro - Trasmissione ereditaria del debito - Ripartizione "pro quota" tra più eredi - Sopravvenuta insussistenza dell'unicità genetica del rapporto obbligatorio - Esclusione - Conseguenze - Domanda di adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius" proposta nello stesso processo nei confronti di più eredi - Competenza per valore - Applicabilità dell'art. 11 cod. proc. civ. - Determinazione in base alla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento - Necessità.
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno ("pro quota") ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'art. 11 cod. proc. civ. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all'art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall'inizio nello stesso processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20338 del 27/09/2007