Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 19996/2007
Deroga alla competenza territoriale per giudizi civili riguardanti magistrati - Sent. n. 147/2004 - Applicazione solo nei giudizi relativi a restituzioni e risarcimenti da reato - Applicazione analogica a opposizioni ad ordinanza ingiunzione - Esclusione.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 2004 n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, cod. proc. civ., lo spostamento della competenza nei giudizi civili in cui sia parte un magistrato è configurabile solo nelle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato. Pertanto, le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, anche se proposte da un magistrato, seguono le ordinarie disposizioni regolative della competenza territoriale, dovendosi escludere, sulla base della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, qualsiasi assimilazione analogica tra tali giudizi e quelli penali o quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19996 del 26/09/2007
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