Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ordinanza ammissiva del presidente del tribunale - Regime di impugnazione - Assoggettabilità al ricorso per cassazione per motivi di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007
Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cod. proc. civ.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19254
2007