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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 24030/2009

Pluralità di domande - Valore indeterminato di alcune di esse - Proposizione nello stesso processo contro il medesimo soggetto - Dichiarazione dell'istante di mantenerle complessivamente nel limite della competenza per valore del giudice adito - Competenza del giudice superiore - Esclusione - Contestazione del valore da parte del convenuto - Poteri di decisione del giudice - Limitazione al caso di domanda relativa a cose mobili diverse dal denaro - Fattispecie relativa a domanda risarcitoria conseguente al reato di falso in bilancio ed alle sue ricadute sul riconoscimento ai lavoratori del premio di produttività.

Qualora, insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, sia stata dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo, con spostamento della competenza al giudice superiore, non opera soltanto se l'attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore di tale seconda domanda entro il predetto limite, e ciò in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall'altra domanda. Comunque, la disposizione dell'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, qualora il convenuto contesti il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14, il giudice decide al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Ne consegue che, ove l'attore non indichi nella domanda la somma pretesa, la causa, nonostante la contestazione del convenuto, deve presumersi di competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - a fronte di una domanda di risarcimento del danno dipendente dal reato di false comunicazioni sociali, per effetto del quale era mancato il riconoscimento dei premi-produttività ai lavoratori - ha ritenuto che l'avvenuta proposizione da parte di questi ultimi dell'azione innanzi al giudice superiore escludesse implicitamente che il valore complessivo della richiesta risarcitoria trovasse il limite nella competenza del giudice di pace).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009

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