Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 21661/2009
Trasmissione televisiva dal contenuto diffamatorio - Lesione dei diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Individuazione - "Forum commissi delicti" - Luogo di domicilio o residenza della persona offesa o della sede della persona giuridica - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009
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Cassazione
21661
2009