Danno da accettazione in pagamento di un assegno trafugato - Responsabilità della banca trattaria per mancata pubblicizzazione del furto dell'assegno - Competenza per territorio sulla domanda di risarcimento - Individuazione - Criteri.
Competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno patito da chi abbia ricevuto in pagamento un assegno di provenienza furtiva, proposta nei confronti della banca trattaria e fondata sull'allegazione dell'omessa adozione da parte di quest'ultima di una adeguata pubblicità della sottrazione del titolo, è il giudice del luogo in cui risiede o ha sede il danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22001 del 06/12/2012
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Cassazione
22001
2012