Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Domicilio del venditore - Art. 1498, terzo comma, cod. civ. - Operatività ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 cod. civ., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19920 del 14/11/2012
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