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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Cass. n. 11396/2009

Obbligazione del garante di un concordato preventivo - Riferimento al luogo di approvazione del concordato - Necessità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo -Controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte dal garante del concordato - Competenza territoriale - "Forum contractus" - Individuazione - Luogo di approvazione del concordato - Fondamento.

L'obbligazione del garante di un concordato preventivo viene ad esistenza solo in quanto - ed a partire dal momento in cui - la proposta concordataria alla quale essa accede è approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato. Ne consegue che, ai fini della identificazione del "forum contractus", in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte da chi ha garantito il concordato, occorre avere riguardo al luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11396 del 18/05/2009

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