Dichiarazione di "incompetenza" da parte del giudice italiano a favore del giudice straniero - Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Configurabilità - Fondamento.
Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero - ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6597 del 19/03/2009
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
6597
2009