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Competenza civile - incompetenza - per materia – Cass. n. 26424/2014

Art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009 - Eccezione o rilievo d'ufficio - Termine - Omesso rilievo in ipotesi di contumacia del convenuto - Conseguenze - Insindacabilità della competenza del giudice adito in sede di gravame.

L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014

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