Obbligazioni degli enti pubblici - Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015
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Cassazione
270
2015