Domicilio elettivo del consumatore - Foro esclusivo e inderogabile - Domicilio effettivo in base al luogo di lavoro del consumatore - Rilevanza - Esclusione.
Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ., sicché non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 181 del 12/01/2015
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
181
2015