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Competenza civile - Disciplina della competenza dettata per il primo grado di giudizio – Cass. n. 2709/2005

Applicabilità alle impugnazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inapplicabilità della "translatio judicii" e del regime di rilevazione di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - Fattispecie ex art. 134 D.Lgs. n. 51 del 1998.

Nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la disciplina della individuazione del giudice dell'impugnazione assolve ad uno scopo di massima simile sul piano funzionale a quello che ha la disciplina della individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono avanti a quale giudice debba svolgersi un determinato tipo di processo civile, in ragione del grado, tuttavia appare impossibile ravvisare fra i due fenomeni normativi una eadem ratio sufficiente a giustificare l'estensione anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima sul piano dell'analogia. Ne consegue che a quest'ultima non trovano applicazione né la norma dell'art. 50 cod. proc. civ. sulla cosiddetta "translatio judicii" né quella dell'art. 38, dello stesso codice sul regime di rilevazione della incompetenza. Queste conclusioni debbono essere considerate di carattere generale, nel senso che valgono: aa) sia per il caso in cui l'impugnazione venga proposta avanti ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge (appello contro sentenza del giudice di pace proposto ad un tribunale di una circoscrizione diversa da quella di cui fa parte il giudice che l'ha pronunciata; appello contro sentenza del tribunale proposto a corte d'appello diversa da quella del distretto di cui fa parte il tribunale); bb) sia per il caso in cui, pur rispettata la regola territoriale l'impugnazione venga proposta avanti a giudice di tipo diverso da quello che la legge individua (appello contro sentenza del giudice di pace proposto alla Corte d'Appello); cc) sia per il caso di impugnazione proposta a giudice diverso da quello legittimato ma con la particolarità ch'esso rientri nella stessa tipologia di ufficio giudiziario di quel giudice (es.: revocazione contro sentenza del tribunale proposta ad altro tribunale); dd) sia per il caso di impugnazione proposta a giudice che nella ripartizione verticale dell'organizzazione del processo civile impugnazioni non sia "superiore" a quello che abbia pronunciato la sentenza (es.: appello contro sentenza del tribunale proposto ad altro tribunale) o addirittura sia collocato in posizione inferiore (es.: appello contro sentenza del tribunale o della corte d'appello proposto al giudice di pace) (sulla base di tali principi la Corte Cass. ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale il tribunale, investito di un appello avverso sentenza pretorile, che, a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 51 del 1998, avrebbe dovuto essere proposto innanzi alla corte d'appello, pur riconoscendo l'errore, lo aveva considerato come una questione di competenza e, quindi, riconducibile alla disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ., ravvisando una preclusione al suo rilievo perché avvenuto oltre il termine fissato dal primo comma di detta norma, e non aveva, erroneamente, dichiarato inammissibile l'appello).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 10/02/2005

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