Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 2543/2005
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Conseguenze - Eccezione di incompetenza - Contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti - Necessità - Esclusione.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art.1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 2543 del 08/02/2005
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