Skip to main content

Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio - Cass. n. 1866/2005

Rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale - Termine - Udienza ex art. 415 cod. proc. civ. - Rilevanza - Individuazione.

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. nel nuovo testo introdotto dall'art. 4 legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel rito ordinario, è l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, deve essere intesa la (prima) udienza di discussione fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ.. Pertanto, alla luce del nuovo assetto dato dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi dinanzi al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 1866 del 01/02/2005

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

1866

2005