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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda – Cass. n. 9250/2006

Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze in tema di impugnazione.

La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa. Ne consegue che, proposta dinanzi al giudice di pace domanda risarcitoria senza determinazione del "quantum", il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito e, superando il valore di 1032 euro e novantuno centesimi, comporta l'appellabilità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9250 del 20/04/2006

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