Giudice di pace - Decisione secondo equità - Determinazione del valore della controversia - Mezzo di impugnazione proponibile - Riferimento alla sola somma capitale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9366 del 21/04/2006
Per la determinazione del valore della controversia, ai fini dell'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., devono essere decise dal giudice di pace secondo equità e, conseguentemente, del mezzo di impugnazione proponibile avverso la decisione di detto giudice, con la somma capitale si sommano solo gli interessi scaduti, non anche gli interessi richiesti successivamente all'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9366 del 21/04/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9366
2006