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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - interessi danni e spese - Cass. n. 9366/2006

Giudice di pace - Decisione secondo equità - Determinazione del valore della controversia - Mezzo di impugnazione proponibile - Riferimento alla sola somma capitale.

Per la determinazione del valore della controversia, ai fini dell'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., devono essere decise dal giudice di pace secondo equità e, conseguentemente, del mezzo di impugnazione proponibile avverso la decisione di detto giudice, con la somma capitale si sommano solo gli interessi scaduti, non anche gli interessi richiesti successivamente all'atto di citazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9366 del 21/04/2006

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Cassazione

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2006