Art. 38, comma 3, c.p.c. - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Modalità di esercizio del potere - Condizioni - Conseguenze.
Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro, tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18383
2016