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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 18357/2016

Tribunale regionale delle acque pubbliche - Procedimento - Regolamento di competenza d'ufficio - Applicabilità dell'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Termini.

Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18357 del 20/09/2016

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